TITOLO I
Disposizioni Generali
Articolo 1 - Denominazione
La "SOCIETA' ITALIANA DI ANDROLOGIA" (S.I.A.) in seguito anche "Società", è un'associazione medica scientifica senza fini di lucro, costituita a Pisa il 14 febbraio 1976 con atto del Notaio Francesco Tumbiolo di Pisa rep.n.241329/4695, registrato all'ufficio del registro di Pisa il 3 marzo 1976 al n. 4106, la cui attività è regolata dalle norme del presente statuto, nonchè dai regolamenti emanati in attuazione delle norme statutarie.
Articolo 2 - Sede
La Società ha sede legale in Roma.
Sedi secondarie e uffici amministrativi e/o operativi possono essere istituiti, dal Comitato Esecutivo, sia in Italia che all'estero.
Articolo 3 - Decentramento Regionale
La Società è articolata in otto Sezioni Regionali al fine di consentire un miglior rapporto con le istituzioni locali e una più solida partecipazione territoriale della Società stessa. Tali Sezioni, se autorizzate in tal senso dal Comitato Esecutivo, rappresentano sul territorio gli Organi direttivi e gestionali centrali della Società.
Articolo 4 - Scopi della Società
La Società è apolitica, indipendente e senza finalità di lucro.
La Società e per essa i suoi legali rappresentanti rendono specifica dichiarazione di autonomia e indipendenza dell'ente e dei suoi legali rappresentanti anche con riferimento al non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM).
La Società non ha tra le finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati e, comunque, non svolge, direttamente o indirettamente, attività sindacale.
Essa si propone di promuovere e di favorire gli studi e la ricerca tecnico scientifica nel campo dell'Andrologia.
La Società Italiana di Andrologia si prefigge l'attività di formazione, informazione, prevenzione, diagnosi e cura delle malattie dell'apparato genitale maschile in ogni fascia di età.
Affronta tutti gli ambiti della medicina sessuale e riproduttiva del maschio e della coppia.
Si preoccupa inoltre della corretta divulgazione dell'andrologia e della figura dell'andrologo.
La Società adotta ogni iniziativa idonea alla realizzazione dei predetti obiettivi e può, in particolare:
• indire e organizzare incontri di studio e convegni;
• promuovere studi, attività di formazione, rilevazioni statistiche e divulgare documentazione scientifica d'interesse andrologico per favorire l'aggiornamento tecnico professionale dei propri Soci;
• promuovere, sostenere e realizzare ogni iniziativa volta ad attuare lo sviluppo, la valorizzazione e il progresso dell'Andrologia;
• svolgere attività di ricerca nel settore dell'Andrologia, anche a favore di propri Soci e/o terzi;
• collaborare con il Ministero della Salute, Regioni e Aziende Sanitarie, Organismi e Istituzioni pubbliche e private;
• elaborare linee guida in collaborazione con Società e Istituzioni riconosciute dallo Stato e internazionali;
• svolgere e promuovere attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente, con certificazione della qualità, nei confronti degli associati e non, con programmi annuali di attività E.C.M. accreditate e non.
Al fine di verificare il tipo e la qualità delle attività svolte, la Società dovrà dotarsi di idoneo sistema di certificazione universalmente riconosciuto.
La Società garantisce, altresì, la massima partecipazione degli associati alle attività e alle decisioni dell'ente attraverso la regolamentazione di procedimenti per la elezione democratica degli organismi statutari con votazione a scrutinio segreto e con durata limitata nel tempo, l’approvazione da parte dell'assemblea dei Soci o degli organismi statutari, democraticamente eletti, dei bilanci preventivi e dei consuntivi e la regolamentazione delle convocazioni dell'assemblea e degli altri organismi associativi, nonché delle modalità con cui l'assemblea stessa e gli altri organismi deliberano.
La Società s’impegna ad operare in modo da evitare qualsiasi situazione di conflitto di interessi e pone in essere le determinazioni necessarie alla loro regolamentazione.
La Società s’impegna altresì alla pubblicazione nel sito istituzionale dell'ente dei bilanci preventivi, dei consuntivi e degli incarichi retribuiti.
Articolo 5 - Mezzi Finanziari, patrimonio e loro destinazione
Le entrate della Società sono costituite da:
• Quote annuali d'iscrizione dei Soci;
• Contributi degli associati e/o enti pubblici e privati con l'esclusione di contributi che - anche indirettamente - possano configurare conflitto d'interessi con il S.S.N., anche se forniti attraverso soggetti collegati;
• Eventuali lasciti e donazioni erogati da associati, privati e/o enti pubblici, a qualsiasi titolo.
I beni e le entrate della Società possono essere utilizzati solo per adempiere agli scopi societari, con assoluto divieto di ogni distribuzione di eventuali eccedenze di bilancio.
Le attività E.C.M. potranno essere finanziate attraverso l'autofinanziamento e i contributi degli associati e/o di enti pubblici e privati, ivi compresi i fondi erogati dalla Unione Europea, i finanziamenti da parte di industrie farmaceutiche o di dispositivi medici, nel pieno rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua e dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
TITOLO II
Soci
Articolo 6 - I Soci e diritto di voto
1. Possono far parte della Società tutti coloro che ne facciano richiesta e che siano in possesso dei requisiti sotto meglio precisati.
Si distinguono le seguenti categorie di Soci:
- Soci ordinari
- Soci straordinari
- Soci onorari
- Soci sostenitori
a) Possono divenire Soci ordinari coloro che partecipano attivamente allo sviluppo delle scienze andrologiche e alla attività scientifica della Società a condizione che siano Specializzandi o specialisti in Andrologia o Urologia o Endocrinologia.
b) Considerata la natura multidisciplinare dell'Andrologia, sono accolti come Soci straordinari, oltre ai medici di altre discipline, anche i laureati dei corsi di laurea magistrale in Biologia, Biotecnologie mediche veterinarie e farmaceutiche, Farmacia e Farmacia industriale e in Psicologia.
I Soci ordinari e straordinari sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale, nella misura deliberata dall'Assemblea Generale Ordinaria.
Il mancato versamento della quota sociale per 3 (tre) anni consecutivi determina l'automatica conversione da Socio Ordinario o Straordinario effettivo in Socio Ordinario o Straordinario non effettivo con perdita dei diritti previsti dallo Statuto con effetto dal 31 (trentuno) dicembre del terzo anno di mancato pagamento.
c) Soci onorari sono personalità italiane o straniere, che abbiano contribuito al progresso dell'Andrologia.
La loro nomina è proposta dal Comitato Esecutivo, che esercita sulla nomina un potere discrezionale, ed è successivamente sottoposta all‘approvazione dell'Assemblea generale ordinaria dei Soci.
I soci onorari non godono di alcun diritto di voto, né attivo, né passivo.
Rientrano nella categoria dei Soci Onorari tutti i Presidenti e i Past-President sl termine del loro mandato. Il Presidente e i Past-President sono gli unici Soci Onorari che mantengono il diritto di voto attivo e passivo.
d) I Soci sostenitori sono persone fisiche o giuridiche che sostengono finanziariamente la Società.
La loro nomina è proposta dal Comitato Esecutivo e decisa dall'Assemblea Generale Ordinaria.
Resta fermo il potere discrezionale del Comitato Esecutivo nell'ammissione dei nuovi Soci .
2. Godono di diritto di voto attivo e passivo:
a) i Soci ordinari, nei limiti di quanto stabilito nel successivo articolo 11;
b) i Past-President, nei limiti di quanto stabilito nel successivo articolo 12.
3. I Soci straordinari godono del diritto di voto attivo. Possono essere eletti unicamente alla carica di Consigliere del Comitato Esecutivo (ma non a quella di Presidente, Segretario e Tesoriere) o componente del Consiglio delle Sezioni Regionali.
4. Per partecipare a tutte le Assemblee societarie e per godere del diritto di voto, i Soci devono essere in regola con le quote associative dovute al 31 (trentuno) marzo dell'anno in corso.
TITOLO III
Organi della Società Attività e loro funzionamento
Articolo 7 - Organi della Società
Sono Organi della Società:
- L'Assemblea dei Soci;
- Il Comitato Esecutivo;
- Il Presidente
- Il Collegio dei Probiviri;
- La Commissione Scientifica;
- Il Consiglio delle Sezioni Regionali.
Articolo 8 - Natura delle cariche sociali
Tutte le cariche sociali non prevedono alcun tipo di remunerazione economica.
Per esse, sono esclusivamente ammessi rimborsi di spese, come determinati o successivamente avallati dal Comitato Esecutivo.
Le cariche sociali sono incompatibili con quelle acquisite presso altre Società medico scientifiche italiane, tranne che non esistano specifici accordi di reciprocità tra la Società Italiana di Andrologia e l'altra Società in questione.
Tutti i componenti degli Organi della Società non devono essere stati oggetto di sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività della società o dell'associazione.
Articolo 9 - Convocazione, Composizione e Poteri dell'Assemblea dei Soci
L'Assemblea dei Soci può riunirsi nella forma di :
a) Assemblea Generale Ordinaria (A.G.O.);
b) Assemblea Generale Straordinaria (A.G.S.);
c) Assemblea Elettorale.
a) ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA (A.G.O.)
Convocazione
L'Assemblea Generale Ordinaria viene convocata dal Presidente della Società Italiana di Andrologia una volta l'anno in occasione del Congresso Nazionale della Società.
L'avviso di convocazione deve essere inviato ai Soci, almeno sessanta giorni prima dell'Assemblea Generale Ordinaria, mediante un messaggio di posta elettronica all’indirizzo comunicato alla segreteria ovvero, se non conosciuto, mediante una lettera di posta ordinaria.
L'avviso di convocazione deve contenere un ordine del giorno.
Quorum Costitutivo
L'Assemblea Generale Ordinaria è validamente costituita:
- in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.
I Soci non possono essere rappresentati per delega.
Quorum deliberativo
L'Assemblea Generale Ordinaria delibera a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto di voto.
I Soci non possono votare per delega.
Le votazioni nell'ambito dell'Assemblea avvengono per voto palese.
Avvengono per voto segreto, solo quando abbiano per oggetto l'irrogazione di sanzioni disciplinari a carico di Soci o ne sia fatta esplicita richiesta dalla maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.
Poteri dell'Assemblea Generale Ordinaria
L'Assemblea Generale Ordinaria:
1. Approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale.
2. Delibera su proposte presentate dal Comitato Esecutivo nell'ordine del giorno.
3. Delibera su ogni altro eventuale argomento a carattere urgente, non presente all'ordine del giorno, presentato dal Comitato Esecutivo: in tale caso di urgenza, l'argomento in discussione deve essere reso noto ai Soci all'apertura del Congresso, tramite comunicazione orale da parte del Presidente della Società Italiana di Andrologia e avviso scritto nella segreteria e nell'aula principale del Congresso.
4. Su proposta del Comitato Esecutivo, stabilisce la quota associativa annuale.
5. Sceglie il Presidente e la sede del successivo Congresso Nazionale.
6. Elegge i Probiviri, su proposta del Comitato Esecutivo.
L'Assemblea Generale Ordinaria non può mai deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto.
b)ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA (A.G.S.)
L'Assemblea dei Soci si riunisce in forma di Assemblea Generale Straordinaria per l'esame di questioni aventi carattere straordinario.
Convocazione
Quando esistano motivazioni straordinarie può essere convocata l'Assemblea Generale Straordinaria.
L'Assemblea Generale Straordinaria può essere richiesta da:
1. il Comitato Esecutivo;
2. il Consiglio delle Sezioni Regionali, a maggioranza dei suoi componenti;
3. almeno 1/4 (un quarto) dei Soci ordinari, tutti in regola con le quote sociali al 31 marzo dell'anno in corso.
Il Presidente della Società, recepita tale richiesta, convoca l'Assemblea Generale Straordinaria nel minor tempo possibile, e comunque, non oltre dodici mesi decorrenti dalla ricezione della richiesta.
L'avviso di convocazione deve essere inviato ai Soci, almeno sessanta giorni prima dell'Assemblea Generale Straordinaria.
L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della riunione.
L'Assemblea Generale Straordinaria non può deliberare su temi non previsti all'ordine del giorno della riunione.
Quorum costitutivo
L'Assemblea Generale Straordinaria è validamente costituita:
- in prima convocazione, con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) dei Soci aventi diritto di voto;
- in seconda e nelle successive convocazioni, di almeno 1/10 (un decimo) dei Soci aventi diritto di voto.
I Soci non possono essere rappresentati per delega.
Quorum deliberativo
Si applica il medesimo quorum e modalità dell'Assemblea Generale Ordinaria.
I Soci non possono votare per delega.
Poteri dell'Assemblea Generale Straordinaria
L'Assemblea Generale Straordinaria delibera su proposte di modifica dello Statuto, sulle questioni di carattere straordinario e sulla proposta di scioglimento della Società. In quest'ultimo caso, l'Assemblea Generale Straordinaria delibera con i quorum stabiliti dall'art. 28.
c)ASSEMBLEA ELETTORALE
L'Assemblea Elettorale elegge il Presidente della Società e gli altri cinque membri elettivi del Comitato Esecutivo.
L'Assemblea Elettorale è composta da tutti i soci aventi diritto di voto ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto, accreditati presso il seggio elettorale con le modalità di cui al successivo articolo 11.
L'Assemblea Elettorale si tiene, in via ordinaria, nel giorno successivo a quello di apertura del Congresso Nazionale, ogni quattro anni, con una durata minima di almeno due giornate.
Articolo 10 - Comitato Esecutivo
Il Comitato Esecutivo è l’organo di governo della Società.
Il Comitato Esecutivo è costituito da:
1. Presidente;
2. Segretario;
3. Tesoriere;
4. 3 (tre) Consiglieri;
Partecipano, altresì, con facoltà di prendere la parola, alle riunioni del Comitato Esecutivo, ma senza diritto di voto:
a) Il Past-President (per i primi 3 mesi dalla proclamazione del nuovo Comitato Esecutivo eletto).
b) Il Delegato Nazionale delle Sezioni Regionali.
c) Il Presidente della Commissione Scientifica.
d) Il Delegato del Comitato Esecutivo per i rapporti con le Aziende e le Istituzioni.
e) Il Delegato del Comitato Esecutivo per la Formazione Medico-Scientifica.
Il Comitato Esecutivo dura in carica per quattro anni, che decorrono dal termine del Congresso Nazionale di fine mandato, secondo quanto previsto dal successivo art. 11.
I compiti di amministrazione, cui il Comitato Esecutivo deve adempiere per il buon funzionamento della Società e per il conseguimento degli scopi societari, sono i seguenti:
1. Realizzazione delle proposte presentate nel programma elettorale.
2. Organizzazione del Congresso Nazionale annuale.
3. Nomina dei membri della Commissione Scientifica e del suo Presidente.
4. Nomina di uno o più Direttori Scientifici del Comitato Editoriale.
5. Nomina di Comitati o Commissioni ad hoc con compiti specifici.
6. Convocazione dell’Assemblea Generale Straordinaria.
7. Convocazione di almeno 6 riunioni l’anno per la trattazione delle problematiche e delle esigenze della Società.
8. Convocazione di una o più riunioni straordinarie del Consiglio delle Sezioni Regionali.
9. Redazione del bilancio consuntivo e preventivo annuale, da presentare per l’approvazione all'Assemblea Generale Ordinaria annuale.
10. Emanazione dei regolamenti attuativi dello Statuto.
11. Irrogazione delle sanzioni disciplinari ai Soci, su proposta del Collegio dei Probiviri.
12. Il Comitato esecutivo potrà altresì decidere con propria delibera da verbalizzarsi in idoneo atto pubblico la variazione della sede legale all'interno del medesimo Comune.
Quorum costitutivo del Comitato Esecutivo
La seduta del Comitato Esecutivo è validamente costituita quando siano presenti: il Presidente (o, in sua assenza, il Segretario) e almeno due membri del Comitato Esecutivo.
Quorum deliberativo del Comitato Esecutivo
Il Comitato Esecutivo, validamente costituito ai sensi del paragrafo precedente, delibera a maggioranza semplice dei presenti.
In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.
Articolo 11 - Modalità di elezione del Presidente e del Comitato Esecutivo.
I Soci ordinari, che intendano proporre la propria candidatura per le elezioni al Comitato Esecutivo, devono far pervenire apposita domanda indirizzata al Presidente, inviata almeno 60 (sessanta) giorni prima della data prevista per l’inizio del Congresso.
Ogni Socio ordinario, limitatamente a quanto previsto dall’art 6, ha la facoltà di candidarsi alla carica di Presidente o, in alternativa, di Consigliere.
Il candidato al ruolo di Presidente, nella propria lettera di candidatura, deve indicare i nominativi di massimo due Soci ordinari, che intende proporre, rispettivamente, per il ruolo di Segretario, e di Tesoriere nonché il programma societario, che intende realizzare.
L'elezione del Presidente comporta l'automatica nomina del Segretario e del Tesoriere, da questi precedentemente indicati.
Il candidato Presidente non può indicare ulteriori preferenze.
I Soci proposti alla carica di Segretario e Tesoriere devono sottoscrivere la candidatura, unitamente al candidato Presidente.
Qualora uno solo dei Soci proposti per la carica di Segretario e di Tesoriere prima delle elezioni, rinunci o sia impedito, il candidato Presidente può proporre un altro componente fino a 24 (ventiquattro) ore prima dell’apertura ufficiale delle elezioni.
Il Comitato Esecutivo valuta, ai fini dell’ammissibilità della candidatura a tutte le cariche sociali, la sussistenza dei requisiti, di cui all’articolo 6, comunicando agli interessati l’eventuale mancanza dei requisiti.
Successivamente, la Segreteria della Società provvede a divulgare l’elenco dei candidati.
Il Presidente della Società, come primo atto del giorno successivo all’apertura del Congresso Nazionale, dichiara aperta l’Assemblea Elettorale, presenta i nominativi dei candidati alle cariche sociali e concede ad ogni candidato Presidente la possibilità di illustrare il proprio programma.
Al termine della presentazione ogni candidato Presidente designa un proprio scrutatore.
Il membro anagraficamente più anziano dei Probiviri assume il ruolo di Presidente di seggio e designa un ulteriore Socio come scrutatore.
Nominati gli scrutatori, il Presidente del seggio nel luogo appositamente dedicato al seggio elettorale dichiara aperte le votazioni: gli orari del seggio e la durata delle votazioni sono stabiliti nel Regolamento della SIA.
Il socio avente diritto al voto deve presentarsi al seggio munito di documento d’identità; lo scrutatore, identificato il Socio e verificata la presenza del nominativo all’interno della lista degli aventi diritto stilata dalla Segreteria S.I.A., consegna allo stesso la scheda elettorale.
Tutti gli aventi diritto al voto hanno facoltà di esprimere la propria preferenza con voto segreto, per il candidato Presidente, e quindi per la lista collegata, nonché per altri tre Consiglieri, non facenti parte della lista del candidato Presidente.
Non è ammesso il voto per delega.
Il Presidente del seggio elettorale provvede alla chiusura dello stesso almeno tre ore prima dell’apertura dell’Assemblea Generale Ordinaria, e procede all’immediato scrutinio dei voti.
Terminato lo scrutinio, il Presidente del seggio elettorale comunica i risultati delle votazioni al Presidente della SIA.
L’ultimo giorno del Congresso Nazionale dell’anno in cui si è proceduto al rinnovo delle cariche sociali, il Presidente della S.I.A., proclama gli eletti nell’ambito dell’Assemblea Generale Ordinaria. Fermo restando quanto previsto dall’art.8, ciascun eletto dovrà, entro quindici giorni dalla proclamazione, dimettersi dalle altre eventuali cariche elettive possedute nell’ambito della SIA e/o in altre Società od Associazioni scientifiche nazionali (con esclusione delle Onlus).
L’obbligo di dimissioni non sussiste ove l’incarico elettivo riguardi altre Associazioni o Società Scientifiche internazionali.
Articolo 12 – Presidente
Il Presidente rappresenta la Società di fronte ai terzi e in giudizio, essendo munito di rappresentanza legale e processuale.
Il suo insediamento avviene a seguito della proclamazione durante l’Assemblea Generale Ordinaria che si svolge nell’ambito del Congresso Nazionale dell’anno elettorale ed è contestuale a quello del Segretario, del Tesoriere e dei Consiglieri.
Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere proposto anche per la stessa carica nel mandato immediatamente successivo. Al termine del suo incarico, se non rieletto, diviene di diritto Past-President e svolge tale funzione in seno al Comitato Esecutivo, per i primi tre mesi dalla proclamazione del nuovo Comitato Esecutivo eletto.
Indice l'Assemblea Generale Ordinaria, l’Assemblea Generale Straordinaria e l’Assemblea Elettorale e presiede il Comitato Esecutivo, curandone la puntuale esecuzione delle delibere.
Il Presidente può partecipare, senza facoltà di voto, alle riunioni del Consiglio delle Sezioni Regionali e fa parte, di diritto, di tutte le commissioni della Società.
Adotta, inoltre, provvedimenti di urgenza, riferendo in argomento alla prima riunione utile del Comitato Esecutivo.
In caso di temporaneo impedimento o assenza del Presidente, il Segretario ne svolge le funzioni.
Le dimissioni del Presidente o la sua definitiva impossibilità, ai sensi dell’art. 17, a svolgere il proprio incarico, comportano lo scioglimento del Comitato Esecutivo, che rimane in attività per l’ordinaria amministrazione.
Nel caso in cui tale evento si verifichi nei primi due anni di mandato, il Comitato Esecutivo uscente convoca nuove elezioni, da tenersi in occasione del primo Congresso Nazionale annuale immediatamente seguente, ovvero, nel caso in cui non vi fossero termini sufficienti ai sensi dell’articolo 11, durante una successiva Assemblea dei Soci, all’uopo convocata.
Fino alle elezioni, il Segretario assume le funzioni di Presidente ad interim, fino alla naturale presa d’incarico del nuovo Presidente.
In caso di dimissioni o impedimento di almeno quattro membri del Comitato Esecutivo, il Comitato Esecutivo si scioglie.
Se ciò accade nel primo biennio del mandato, assume la Presidenza ad interim il membro anagraficamente più anziano tra i Probiviri, il quale convoca, nel rispetto della procedura di cui all’articolo 11, nuove elezioni.
Articolo 13 - Segretario
Il Segretario della Società cura il lavoro della segreteria, coordina le attività del Comitato Esecutivo e i rapporti tra il Comitato Esecutivo e il Consiglio delle Sezioni Regionali.
Il Segretario:
1. organizza e partecipa alle riunioni del Comitato Esecutivo e ne dirama gli avvisi.
Durante le riunioni del Comitato Esecutivo registra le presenze, redige e compila i verbali delle Assemblee.
2. Tiene aggiornato l'Albo dei Soci.
Nell’ambito dei suoi compiti, può avvalersi del servizio di persone estranee alla Società, la cui scelta e retribuzione dovrà essere deliberata dal Comitato Esecutivo.
Può essere proposto per la stessa carica nel mandato immediatamente successivo.
Ogni qualvolta il Segretario assume le funzioni di Presidente del Comitato Esecutivo, il suo voto, in caso di parità, vale doppio.
In caso di dimissioni scritte o impedimento del Segretario, il Tesoriere assume anche l’incarico di Segretario ad interim e il primo dei candidati Consigliere non eletti entra a far parte del Comitato Esecutivo. Il Presidente ha la facoltà di nominare all’interno del Comitato Esecutivo un nuovo Segretario.
Articolo 14 - Tesoriere
Il Tesoriere della S.I.A. cura l’aspetto economico della Società.
È incaricato di:
1) Redigere il bilancio consuntivo e preventivo annuale da presentare all'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci, astenendosi dalla relativa votazione.
2) Curare l'esazione delle quote, dei contributi sociali ordinari e straordinari e di quanto altro derivante alla Società in ragione della sua attività.
3) Eseguire i pagamenti su mandato del Presidente della Società.
4) Tenere la contabilità ordinaria.
5) Tenere l'inventario aggiornato del patrimonio mobiliare ed immobiliare della Società.
Può, per le proprie mansioni, avvalersi del servizio di persone estranee alla Società la cui scelta e retribuzione dovrà essere deliberata dal Comitato Esecutivo.
Può essere proposto per la stessa carica nel mandato immediatamente successivo.
In caso di dimissioni scritte o impedimento del Tesoriere, il Segretario assume anche l’incarico di Tesoriere ad interim e il primo dei candidati Consigliere non eletti entra a far parte del Comitato Esecutivo. Il Presidente ha la facoltà di nominare all’interno del Comitato Esecutivo un nuovo Tesoriere.
Articolo 15 – Consiglieri del comitato esecutivo
I Consiglieri sono Soci della S.I.A. eletti in base alla procedura di cui all’art. 11.
Assumono la loro funzione contestualmente all’insediarsi del Comitato Esecutivo.
Partecipano alle riunioni del Comitato Esecutivo e coadiuvano nella gestione della Società.
Può essere proposto per la stessa carica nel mandato immediatamente successivo.
In caso di impossibilità a partecipare alle sedute del Comitato Esecutivo, per dimissioni o impedimento permanente, il Consigliere viene sostituito dal primo dei candidati Consigliere non eletti, disponibile a tale incarico. In caso di indisponibilità, il Comitato Esecutivo nomina il nuovo Consigliere tra i Soci.
Articolo 16 - Delegato nazionale per le sezioni regionali
Il Delegato Nazionale per le Sezioni Regionali partecipa attivamente, ma senza diritto di voto, ai lavori del Comitato Esecutivo e ha la funzione di:
1. Rappresentare nell’ambito del Comitato Esecutivo le Sezioni Regionali.
2. Coordinare l’attività delle Sezioni Regionali con l’attività del Comitato Esecutivo.
3. Riferire al Consiglio delle Sezioni Regionali sull'operato del Comitato Esecutivo.
Articolo 17 - Impedimento permanente
Si ha impedimento permanente quando, per un periodo non inferiore a sei mesi, un membro con carica societaria è impossibilitato, quali ne siano le cause, a prestare la sua opera per la Società.
Articolo 18 - Collegio dei probiviri
Al Collegio dei Probiviri è demandata la risoluzione delle controversie, limitatamente all’ambito deontologico, che dovessero insorgere tra gli Associati, tra gli Associati e la Società, nonché tra gli Organi della Società medesima.
Essi durano in carica per il mandato del Comitato Esecutivo.
I Probiviri possono avvalersi di consulenti esterni, scelti di volta in volta, in base alla competenza necessaria per la risoluzione di ogni singola controversia, previa autorizzazione scritta del Comitato Esecutivo.
Il Collegio dei Probiviri valuta, anche su richiesta di un singolo Socio, del Comitato Esecutivo o della Commissione scientifica, i comportamenti ritenuti deontologicamente non corretti dei Soci.
Il Collegio dei Probiviri, al termine della fase istruttoria, relaziona al Comitato Esecutivo e propone una eventuale sanzione o l'archiviazione.
Il Comitato Esecutivo, all’esito dell’istruttoria del Collegio dei Probiviri, ha la facoltà di comminare una delle seguenti sanzioni disciplinari:
1) Ammonizione;
2) Censura;
3) Sospensione;
4) Radiazione.
Qualora il Comitato Esecutivo ritenga che la sanzione più adeguata sia quella della Sospensione (3), ovvero della Radiazione (4), il Comitato Esecutivo ha l’obbligo della preventiva autorizzazione dell’Assemblea dei Soci: in tal caso, sottoporrà la questione all’Assemblea immediatamente successiva.
Il Comitato Esecutivo ha, altresì, l’obbligo di comunicazione al Presidente dell’Ordine Professionale di competenza.
I membri candidati al Collegio dei Probiviri vengono proposti dal Comitato Esecutivo all’Assemblea Ordinaria e vengono eletti da questa in numero di tre effettivi e due supplenti.
Il membro anagraficamente più anziano assume il ruolo di Presidente del Collegio.
Articolo 19 - Commissione scientifica
La Commissione Scientifica coordina e caratterizza l’attività scientifica della Società.
Il Comitato Esecutivo nomina: il Presidente e almeno cinque membri della Commissione Scientifica, che devono essere Soci ordinari, straordinari od onorari della Società.
Il Presidente eletto del Congresso Nazionale annuale fa parte di diritto della Commissione Scientifica, limitatamente all’anno che precede l’apertura del Congresso di cui è Presidente.
La Commissione Scientifica dura in carica per il mandato del Comitato Esecutivo, tuttavia il Comitato Esecutivo ha la facoltà di modificarne la composizione, qualora ne ravvisi la necessità.
La Commissione Scientifica cura l'organizzazione di tutte le attività scientifiche e culturali del Congresso Societario.
La Commissione Scientifica verifica e controlla la qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.
Tutte le attività scientifiche svolte dalla Società sono pubblicate sul sito internet www.andrologiaitaliana.it che è costantemente aggiornato.
Articolo 20 - Consiglio delle sezioni regionali
Il Consiglio delle Sezioni Regionali è composto dagli otto Coordinatori Scientifici, eletti nelle singole Sezioni, in rappresentanza delle stesse.
I compiti, cui il Consiglio delle Sezioni Regionali deve adempiere per il buon funzionamento della Società e per il conseguimento degli scopi sociali, sono i seguenti:
1. Emana i regolamenti, con lo scopo di disciplinare unicamente l’attività delle Sezioni;
2. Controlla l’operato del Comitato Esecutivo, sia nella realizzazione del programma elettorale, proposto dal Presidente eletto, che nella gestione economica societaria, con facoltà di richiedere la convocazione di un'assemblea generale straordinaria per la revoca di uno o più membri del Comitato Esecutivo.
Elegge nel proprio ambito il Delegato Nazionale per le Sezioni Regionali.
Il Consiglio delle Sezioni Regionali, a maggioranza dei propri componenti, ha, altresì, facoltà di richiedere la convocazione di un’Assemblea Generale Straordinaria, qualora ne ravvisi la necessità.
Art. 21 - Congresso nazionale
Presidente e sede del Congresso Nazionale.
Tutti i Soci aventi diritto di voto, in regola con i doveri societari, possono presentare candidatura per la presidenza del Congresso Nazionale successivo.
Tale candidatura va presentata per iscritto al Presidente della Società almeno sessanta giorni prima dello svolgimento dell’Assemblea Generale Ordinaria annuale.
Il Presidente della Società comunica all’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci le candidature ricevute.
Sarà compito dell’Assemblea Generale Ordinaria scegliere il Presidente del Congresso Nazionale.
Il Comitato Esecutivo, in accordo con il Presidente del Congresso Nazionale, ne definisce la sede.
Frequenza e durata del Congresso Nazionale
Il Congresso Nazionale della Società ha cadenza annuale.
Il Congresso ha una durata di un minimo di 2 (due) giorni, oltre quello dedicato alla seduta inaugurale.
Struttura e temi del Congresso Nazionale
La strutturazione scientifica del Congresso viene proposta dalla Commissione Scientifica e approvata dal Comitato Esecutivo.
Il format del Congresso deve comunque prevedere:
1. la cerimonia inaugurale.
2. la seduta di presentazione dei candidati alla carica di Presidente del Comitato Esecutivo, nell'anno in cui si rinnovano le cariche sociali, nonché l’apertura dell’Assemblea Elettorale
3. L’ Assemblea Generale dei Soci.
4. Il programma scientifico.
Programma scientifico
Una volta selezionati i temi del Congresso, che non potrà in nessun caso essere monotematico, la Commissione Scientifica sottopone all’approvazione del Comitato Esecutivo le nomine dei relatori, moderatori, partecipanti a tavole rotonde.
Articolo 22 – Attività editoriale
Il Comitato Esecutivo cura la pubblicazione degli Organi ufficiali della Società, con lo scopo di fornire un servizio di formazione continua ai Soci e a tutti gli operatori nel campo dell’Andrologia.
Si avvale di un Comitato Editoriale composto da un Direttore Responsabile e da uno o più Direttori Scientifici.
Il Direttore Responsabile si identifica con il Presidente della Società. La figura del Direttore Scientifico è nominata dal Comitato Esecutivo tra i Soci, con provata esperienza scientifica nei diversi settori dell’Andrologia.
Il Direttore Scientifico dura in carica per il mandato del Comitato Esecutivo, tuttavia il Comitato Esecutivo ha la facoltà di revocarne l’incarico, qualora ne ravvisi la necessità.
TITOLO IV
Sezioni Regionali
Articolo 23 - Composizione e Rappresentanza delle Sezioni Regionali
L'assetto territoriale è articolato nelle seguenti Sezioni:
- Lombardia - Piemonte - Valle d'Aosta
- Triveneta
- Marche - Emilia Romagna - S.Marino
- Toscana - Umbria - Liguria
- Lazio - Abruzzo – Molise - Sardegna
- Campania - Calabria
- Puglia - Basilicata
- Sicilia.
Articolo 24 - Organizzazione delle Sezioni Regionali
La Sezione Regionale comprende tutti i Soci della Società, che esercitano prevalentemente la professione in quella Regione/i componente/i la Sezione stessa.
La Sezione Regionale si riunisce almeno una volta l’anno, secondo un calendario concordato nell’ambito del Consiglio delle Sezioni Regionali dai singoli Coordinatori e approvato dal Comitato Esecutivo. L'evento scientifico non può durare meno di una giornata.
La Sezione è coordinata dal Consiglio di Sezione.
Articolo 25 - Obiettivi e risorse delle Sezioni
Sono obiettivi delle Sezioni Regionali l'aggiornamento, la ricerca e la divulgazione dell'Andrologia e la prevenzione andrologica territoriale. Tali attività trovano un momento di organizzazione e confronto tramite un incontro plenario, che deve tenersi almeno una volta l’anno.
L’attività territoriale delle scienze andrologiche è organizzata da ciascuna Sezione Regionale, nell’ambito dei programmi societari.
Il Consiglio delle Sezioni Regionali ne coordina l’attività.
Le Sezioni Regionali sono libere di organizzare tra loro momenti di confronto, collaborazione e integrazione, specie per quanto riguarda la prevenzione e la politica territoriale.
Ciascuna Sezione Regionale, nella realizzazione dei propri programmi può supportarsi con iniziative economiche autonome e si avvale della SIA ai fini dell’accreditamento nell’ambito della Formazione Continua in Medicina.
Articolo 26 - Composizione e Poteri dell'Assemblea di Sezione
L'Assemblea di Sezione è composta da tutti i Soci della Società, in regola con il pagamento della quota sociale, facenti parte delle Regioni comprese nelle Sezioni.
I compiti dell'Assemblea sono:
1. Discutere e valutare argomenti di Sezione.
2. Eleggere ogni quattro anni il Consiglio di Sezione.
3. Proporre argomenti per corsi di aggiornamento.
4. Definire la data della Riunione annuale della Sezione stessa, il nominativo del Socio organizzatore, suggerendo argomenti d’interesse scientifico.
Articolo 27 - Composizione e Poteri del Consiglio di Sezione
Al Consiglio di Sezione sono eleggibili i Soci ordinari e straordinari della Sezione, aventi diritto di voto.
Il Consiglio di Sezione è composto da un Coordinatore scientifico e da un rappresentante regionale per ciascuna delle regioni che fanno parte della Sezione; nelle regioni ad alta rappresentanza, da uno o più consiglieri come da specificarsi in apposito regolamento.
Il Consiglio di Sezione resta in carica per il mandato del Comitato Esecutivo.
Per la carica di coordinatore di sezione vale il principio di alternanza regionale nei mandati successivi.
Fanno eccezione quelle Sezioni in cui una delle Regioni che la compongono abbia meno di cinque soci.
Il Consiglio di Sezione deve essere rinnovato almeno trenta giorni prima dell’effettivo insediamento del Comitato Esecutivo e diviene operativo contestualmente a quest’ultimo. Nell’anno in cui si vota per il rinnovo delle cariche sociali, tutti i Coordinatori delle singole Sezioni si riuniscono nel primo giorno del Congresso Nazionale della società per eleggere a maggioranza semplice al proprio interno un membro che svolgerà le funzioni di Delegato Nazionale nell’ambito del Comitato Esecutivo per tutto il quadriennio successivo.
Il Consiglio di Sezione definisce e organizza tutte le attività di Sezione.
Il Consiglio di Sezione collabora con la Segreteria Nazionale al fine di sollecitare il regolare pagamento della quota associativa societaria da parte di tutti i Soci della Sezione.
TITOLO V
Durata, scioglimento ed estinzione della Società
Articolo 28 - Durata, scioglimento ed estinzione della Società
La durata della Società è a tempo indeterminato.
La Società può essere sciolta su delibera dell'Assemblea Generale Straordinaria, in deroga a quanto stabilito dall’art 9, lett. b, in tal caso il quorum si raggiunge con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei Soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea nomina uno o più Liquidatori e determina la modalità di liquidazione. L'Assemblea delibera, altresì, anche in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio a beneficio di destinatari, che devono essere individuati nell'ambito di Soggetti giuridici con analoghi scopi e finalità.
Riva del Garda, 12 settembre 2021